Ministero Università e Ricerca scientifica e tecnologica – Decreto 11 dicembre 1998, n. 509
Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Pubblicato in G.U. del 15 febbraio 1999, n. 37
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l’ordinamento della professione di psicologo;
VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l’articolo 17, comma 96, lettera b), il quale prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso nell’adunanza dell’8 aprile 1998;
SENTITO il Ministero della Sanità;
SENTITO il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
SENTITAla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.32 del 9.11.1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I
PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli Istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l’autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996 n. 522, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2;
d) per legge, la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
e) per Istituti di cui all’articolo 3 della legge, i soggetti pubblici e privati, quest’ultimi costituiti ed ordinati ai sensi del codice civile, aventi come finalità la istituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini dei cui alla legge stessa;
f) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3;
g) per Osservatorio, l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano di cui all’articolo 5, comma 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 2
(Istanza di riconoscimento)
1. Gli Istituti che intendono ottenere il riconoscimento per l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all’articolo 3 della legge, devono produrre apposita istanza al Ministero, secondo modalità a tale fine stabilite con apposita ordinanza dal Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell’istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli Istituti devono presentare l’ordinamento, la documentazione relativa alla validità del proprio indirizzo metodologico e teorico-culturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la documentazione relativa all’esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell’Istituto, nonché attestare la disponibilità di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature, necessarie all’efficace svolgimento dei corsi. Il requisito relativo all’esistenza delle convenzioni predette si ritiene soddisfatto ancorché queste siano condizionate all’ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il responsabile del procedimento trasmette contestualmente alla Commissione e all’Osservatorio copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro i successivi 90 giorni, la Commissione formula motivato parere in ordine alla corrispondenza dell’ordinamento didattico degli istituti a quello previsto agli articoli da 7 a 12 del regolamento. Entro il medesimo termine l’Osservatorio formula una motivata valutazione tecnica circa la congruità delle strutture ed attrezzature e delle risorse di personale docente.
5. Il provvedimento di riconoscimento è adottato con decreto del direttore del dipartimento, sulla base dei conformi pareri formulati dalla Commissione e dall’Osservatorio, entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.
6. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai commi 4 e 5 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori 60 giorni con provvedimento motivato da comunicare all’Istituto istante.
7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità di cui al comma 5.
8. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 3
(Commissione tecnico-consultiva)
1. Con decreto del Ministro è costituita una commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere vincolante in ordine alla idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia.
2. La Commissione è composta da non più di sedici membri scientificamente qualificati nel settore della psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di specifica e comprovata qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di dieci nominativi designati dal Consiglio Universitario Nazionale tra docenti universitari afferenti alle aree di cui all’articolo 8, comma 3; sei tra due rose di cinque nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi e dalla Federazione Nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il Presidente.
3. La Commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Ai lavori della Commissione partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero ed uno del Ministero della sanità, scelti tra il personale in servizio con qualifica non inferiore a dirigente, un rappresentante del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e un rappresentante della Federazione Nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
5. All’atto dell’insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al comma 1.
7. Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della Commissione possono partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente.
8. L’incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza ai sensi dell’articolo 2. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze negli Istituti. E’ consentita l’assunzione di incarichi di docenza presso gli Istituti stessi, fatto salvo l’obbligo da parte del componente la Commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori istruttori concernenti l’esame dell’istanza prodotta dall’Istituto presso il quale sono stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni.
9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Articolo 4
(Effetti del riconoscimento)
1. Il provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 2, abilita l’Istituto istante ad istituire ed attivare, successivamente alla data della sua emanazione, corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede indicata nel provvedimento stesso secondo il modello formativo adottato. Il provvedimento determina il numero massimo degli allievi ammessi a ciascun ciclo formativo.
2. Gli Istituti riconosciuti ai sensi del precedente comma sono tenuti a costituire un Comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell’istituto, nelle discipline indicate all’articolo 8, comma 3. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell’attività scientifica e didattica svolta nell’anno immediatamente precedente e sul programma per l’anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione.
3. Ai fini dell’accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione, con cadenza almeno quadriennale, presso gli Istituti.
4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell’attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 5
(Reiterazione dell’istanza)
1. Gli Istituti cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilità è adottato, previo parere della Commissione.
2. L’istanza di cui al comma 1 dovrà essere corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in carta semplice, ove non diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 6
(Accesso agli atti del procedimento)
1. Ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inmateria di procedimento amministrativo, i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.
TITOLO II
ORDINAMENTO DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Articolo 7
(Finalità dei corsi e criteri di ammissione)
1. Per i fini di cui all’articolo 3 della legge i corsi attivati presso gli Istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale.
2. Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purchè conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi.
3. I competenti organi dell’istituto determinano, entro il limite di cui all’articolo 4, comma 1, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didattico-formative, idonee sia quantitativamente che qualitativamente in rapporto al modello formativo adottato.
4. Le modalità ed i criteri di ammissione ai corsi sono definiti in apposito regolamento adottato dai competenti organi dell’istituto.
5. Sono consentite abbreviazioni di corso, sulla base di criteri oggettivi e definiti nel regolamento dell’istituto, per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all’articolo 14.
Articolo 8
(Caratteristiche della formazione)
1. I corsi di cui all’articolo 7 hanno durata almeno quadriennale.
2. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
3. L’insegnamento teorico prevede:
a) un’ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;
b) l’approfondimento specifico dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall’istituto.
4. La formazione pratica prevede:
a) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall’istituto; formazione che prevederà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l’addestramento pratico;
b) per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l’efficacia dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall’istituto.
Articolo 9
(Formazione teorica)
1. L’ordinamento didattico dell’istituto è adottato dal competente organo dell’istituto stesso in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono individuati dal Consiglio dei docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui all’articolo 8, comma 3.
Articolo 10
(Esami)
1. Il Consiglio dei docenti del corso predispone un apposito libretto di formazione, che consente all’allievo e al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l’attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.
2. Il Consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo.
Articolo 11
(Docenza nei corsi)
1. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento dell’istituto di cui all’articolo 7, comma 4.
Articolo 12
(Diploma finale)
1. Al termine del corso viene rilasciato all’allievo il diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica mediante lo svolgimento di una tesi o l’esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 13
(Adeguamento degli ordinamenti)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Istituti già riconosciuti per i fini di cui all’articolo 3 della legge adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del regolamento stesso, ferma restando la facoltà degli studenti già iscritti di completare i corsi previsti dal precedente ordinamento. Il nuovo ordinamento è comunicato al Ministero dall’istituto per la verifica, da parte della Commissione, della conformità dello stesso alle disposizioni di cui al titolo II.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 4.
Articolo 14
(Procedimenti in corso)
1. Insede .di prima applicazione del presente regolamento, la Commissione procede in via prioritaria alla valutazione delle istanze di riconoscimento già presentate al Ministero alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 13. Atal fine, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, gli Istituti interessati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, possono integrare e modificare l’istanza già trasmessa e la relativa documentazione per i fini di cui allo stesso articolo 2, commi 3 e 4, con le modalità previste dall’articolo 5, comma 2.
Articolo 15
(Termini procedimentali)
1. Insede di prima applicazione del regolamento e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in 90 e 270 giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 1998