Dopo le tariffe minime, abrogate anche le massime. Professionisti tenuti a pattuire il compenso all’atto del conferimento dell’incarico
Pubblicato da Ordine Psicologi Lazio
Ordine degli Psicologi del Lazio
Il Decreto-legge n. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012) ha introdotto due interessanti novità per le professioni ordinistiche: la completa abolizione delle tariffe professionali e la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico (art. 9).
Se la Legge Bersani (il Dl n. 233/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006) permetteva già ai professionisti di agire in deroga ai cosiddetti “minimi tariffari”, l’attuale norma impone una completa abrogazione delle tariffe professionali, lasciando così che il compenso sia oggetto di libera contrattazione tra il professionista e il cliente.
Nei soli casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la liquidazione del compenso è determinata dal Giudice sulla base dei parametri individuati dal Ministero della Salute con Dm n. 165/2016 (per saperne di più clicca qui).
Concordemente a quanto già previsto dall’articolo 23 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, il Dl n. 1/2012 prevede la pattuizione del compenso, in misura adeguata all’importanza dell’opera, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In tale occasione, il professionista dovrà rendere noto al cliente anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, dal momento dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipula.
La più recente Legge n. 124/2017, modificando l’articolo 9 comma 4 del Dl n. 1/2012, ha stabilito inoltre che il professionista è tenuto a comunicare al cliente in forma scritta o digitale il grado di complessità dell’incarico e che attraverso le stesse modalità il professionista dovrà previamente informare il cliente circa l’ammontare del compenso.
La nuova formulazione dell’articolo 9 comma 4 del Dl n. 1/2012 prevede ora che:
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
A mero scopo consultivo, viene pubblicato in allegato il Testo Unico della Tariffa professionale degli Psicologi, che alla luce dell’abrogazione disposta dalla normativa ha assunto oggi la funzione di Nomenclatore delle prestazioni.