Equo Compenso

NEL LAZIO L’EQUO COMPENSO È LEGGE
Nei rapporti professionali con la Regione, il compenso dovrà essere proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle prestazioni.

È stata pubblicata sul BUR Lazio la Legge Regionale n. 6 del 12 aprile 2019 recante “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”, con la quale la Regione Lazio ha esteso a tutte le categorie professionali che intrattengono rapporti professionali con le sue strutture alcune importanti tutele a garanzia della valorizzazione e della promozione delle competenze.

La Legge stabilisce, in sintesi, che la Regione, gli enti strumentali e le società controllate, nell’affidamento e nell’esecuzione di incarichi professionali, sono tenuti a garantire ai professionisti un compenso che risulti proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle prestazioni erogate.

Fermo restando che, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione, gli psicologi continuano a non avere alcun obbligo di attenersi a tariffe minime o massime per una prestazione verso un committente privato (ad esempio un paziente), d’ora in avanti l’importo spettante per una prestazione professionale erogata in regime consulenziale per enti e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per le strutture accreditate dovrà rispondere a parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità.

La Legge, inoltre, richiamando le disposizioni nazionali in materia di equo compenso già previste per gli avvocati (art. 13-bis L. 247/2012), stabilisce espressamente il divieto di inserimento di clausole vessatorie all’interno dei contratti per l’affidamento degli incarichi professionali.

Ci si riferisce a quelle clausole che, operando a tutela di uno solo dei contraenti, producono uno squilibrio contrattuale a svantaggio dell’altro (il professionista) e consistono, ad esempio, nella possibilità per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da svolgere gratuitamente; nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni, e così via.

La rapida approvazione della Legge è stata resa possibile anche grazie all’intervento e al supporto dell’Ordine degli Psicologi del Lazio che, tra gli emendamenti al testo originario, ha proposto di estendere l’ambito applicativo della norma anche alle strutture private convenzionate. L’articolo 5 della Legge prevede, infatti, che

Compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale sono adottate specifiche misure dirette a garantire l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei confronti degli enti delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate.
Nella relazione illustrativa, si legge che obiettivo dell’emendamento è quello di estendere l’applicazione della norma anche ai professionisti sanitari che molte volte non hanno rapporti diretti con la Regione ma con soggetti privati convenzionati esercenti le funzioni del SSR.

Come sottolineato dalla Consigliera regionale e Presidente della IX Commissione Eleonora Mattia in un’intervista rilasciata al Tesoriere Federico Conte, dal momento dell’adozione da parte della Regione delle specifiche misure preannunciate dall’articolo 5, le strutture private che vorranno erogare servizi in convenzione, nel presentare la richiesta di autorizzazione alla Regione Lazio, dovranno dimostrare di aver remunerato i professionisti in base al principio dell’equo compenso (minuto 0.03.50 dell’intervista).

Una legge che nasce per ridare dignità ai professionisti, non più costretti – come sottolinea il Tesoriere dell’Ordine Federico Conte in un comunicato divulgato all’indomani del via libera della Commissione Lavoro e Formazione della Regione Lazio – “a subire forme di concorrenza sleale e al ribasso che pregiudicano inevitabilmente la prestazione offerta”.

Equo compenso Lazio, i prossimi step

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotterà atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi siano utilizzati quale criterio di riferimento per determinare l’importo a base di gara;

b) nel caso in cui i compensi professionali non siano individuabili da specifici parametri ovvero se le professioni non siano organizzate in albi o ordini, tali importi devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) divieto assoluto di inserimento di clausole vessatorie nella predisposizione dei contratti di incarico professionale.

Infine, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferirà alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di sviluppo economico sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni approvate.

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2 risposte

    • Cara Stefania

      per ora è solo un principio che stabilisce che ci sia un giusto corrispettivo ma non sono stati ancora definiti i diversi range nei diversi settori dove i professionisti operano.

      Le prossime mosse dovrebbero andare in questa direzione:

      Equo compenso Lazio, i prossimi step
      Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotterà atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

      a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi siano utilizzati quale criterio di riferimento per determinare l’importo a base di gara;

      b) nel caso in cui i compensi professionali non siano individuabili da specifici parametri ovvero se le professioni non siano organizzate in albi o ordini, tali importi devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

      c) divieto assoluto di inserimento di clausole vessatorie nella predisposizione dei contratti di incarico professionale.

      Infine, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferirà alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di sviluppo economico sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni approvate.

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