Lo Psicologo
Si legge nell’articolo 1 della L.56/89: “La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Lo Psicologo opera sia nel settore privato (come libero professionista o
esercitando in strutture private e/o convenzionate), che nel settore pubblico
(Aziende U.S.L., Servizi socio-sanitari dei Comuni, Province, Regione
ed altri Enti locali).
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (1)
Educazione Continua in Psicologia ECP
Contratto di prestazione d’opera professionale
RACCOMANDAZIONI DEL CNOP Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
SULLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE
ATTRAVERSO TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
(2013)