Lo psicoterapeuta è il professionista psicologo, o anche medico, che ha conseguito una specifica formazione professionale di durata almeno quadriennale, presso scuole pubbliche o private riconosciute. L’abilitazione all’esercizio della psicoterapia avviene ai sensi dell’art. 3 della Legge 18 febbraio 1989 n.56. Tuttavia in fase di prima applicazione della Legge è avvenuta anche ai sensi dell’art. 35 della medesima.
Definizione di Psicoterapeuta
La legge 56/89, oltre a definire – all’art. 1 – la professione di psicologo, indica anche – all’art. 3 – i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica: “L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.”
Per esercitare la professione di psicoterapeuta è obbligatorio essere iscritti all’Albo professionale.
Normativa di riferimento
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (1) (Normative)
Ministero Università e Ricerca scientifica e tecnologica – Decreto 11 dicembre 1998, n. 509
Ministero Università e Ricerca – Decreto 24 luglio 2006